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REGIO DECRETO 28 giugno 1866, n. 3018

Col quale sono stabilite le tariffe per l'imposta dei dazi di consumo e dei generi di privativa. (066U3018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-7-1866
al: 18-10-1868
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                               EUGENIO 
 
                    PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a noi delegata, e delle facolta' concedute
al Governo coll'art. 2 della Legge in data d'oggi, n° 2987; 
 
  Vedute  le  disposizioni  contenute  nel  Progetto  di  Legge   sui
provvedimenti finanziari relativamente ai dazi  di  consumo  ed  alle
privative; 
 
  Considerando che nelle presenti circostanze sia utile non aggravare
durante il 1866  con  aumenti  dei  dazi  di  consumo  la  condizione
finanziaria dei Comuni; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta in pro dello Stato istituita colla Legge 3  luglio  1864,
n°  1827,  sul  consumo   del   vino,   dell'aceto,   dell'acquavite,
dell'alcool, dei liquori, della carne, si estendera' cominciando  dal
1° gennaio 1867 alle farine, al riso,  agli  olii,  al  burro,  sego,
strutto bianco e allo zucchero. 
 
  Sono sostituite le annesse tariffe, Allegato  A,  firmate  d'ordine
nostro dal Ministro delle Finanze, a  quelle  che  andavano  unite  a
detta Legge. 
 
  Nella esportazione dai Comuni per l'estero  dei  prodotti  compresi
nella predetta tariffa sara' restituita la tassa  pagata  all'interno
colle norme che verranno stabilite con Decreti Reali. 
 
  Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni  dell'art.  17  della
Legge 3 luglio 1864  sovracitata  circa  la  restituzione  del  dazio
dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e  alle  olive,
con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.