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REGIO DECRETO 27 maggio 1866, n. 2966

Con cui l'ispezione alle Società commerciali ed agli Istituti di credito è affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso Ministero delle Finanze. (066U2966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-6-1866
al: 30-11-1866
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' delle facolta' concedute al Governo del Re con  la  Legge
del 1 ° maggio 1866, n° 2872; 
 
  Visto il Nostro Decreto dello stesso giorno, n° 2873; 
 
  Visto il  Decreto  di  questo  giorno  relativo  al  passaggio  dal
Ministero di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio  a  quello  delle
Finanze  delle  attribuzioni  risguardanti  le  Societa'  anonime  in
accomandita per azioni; 
 
  Sulla proposizione del Ministero delle Finanze; 
 
  Sentito il Consiglio del Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L' ispezione alle Societa' commerciali ed agli Istituti di  credito
e' affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso il  Ministero
delle Finanze; e sono quindi soppressi gli Uffici  commissariali  che
la esercitano presentemente. 
 
  Le norme di tale ispezione sono quelle  contenute  nel  Decreto  30
dicembre 1865, n° 2727;  e  sulle  domande  di  autorizzazione  delle
Societa' anonime e in accomandita per azioni, sottoposte  dal  Codice
di commercio all'autorizzazione  governativa,  sara'  provveduto  dal
Ministero delle Finanze secondo le  norme  stabilite  dalle  Leggi  e
previo esame dell'Ufficio suddetto.