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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 1249

Istituzione di due Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale con sede in Cagliari e in Reggio Calabria.

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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-2-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dello indirizzo generale degli istituti tecnici femminili;
Considerato che dal 1 ottobre 1963 funzionano di fatto gli istituti tecnici femminili sotto indicati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1963 è istituito un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate:
1) Cagliari;
2) Reggio Calabria;