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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. 1247

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche, dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche e demografiche o in statistiche ed attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami già superati per la precedente laurea.
Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti.
Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facoltà caso per caso".
Art. 88. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è soppresso quello di "Analisi chimica strumentale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 126. - DI PRETORO