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DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. 1090

Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1967, n. 14 (in G.U. 18/02/1967, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1994)
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Testo in vigore dal: 22-12-1966
al: 18-2-1967
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di provvedere alla determinazione
dei diritti dovuti dagli  utenti  per  le  operazioni  di  competenza
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione e di disciplinare, in via provvisoria  il  trattamento
accessorio del personale dipendente dall'Ispettorato stesso; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti e  l'aviazione  civile,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogati l'art. 108 del regio  decreto  8  dicembre  1933,  n.
1740, l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 e tutte
le disposizioni comunque contrarie o incompatibili  con  il  presente
decreto.