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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1966, n. 1036

Proroga del regime del contingenti previsto dalle leggi 1 dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 febbraio 1967, n. 7 (in G.U. 04/02/1967, n.31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1991)
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Testo in vigore dal: 7-12-1966
al: 4-2-1967
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista la legge 1 dicembre 1948, n. 1438;
  Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226;
  Vista la legge 19 febbraio 1965, n. 28;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di prorogare
ulteriormente  il  termine  del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge
citata  11  dicembre  1957; n. 1226 e di emanare nuove norme circa il
regime  dei  contingenti  di  prodotti  e di materie prime immesse al
consumo  nella parte del territorio della provincia di Gorizia di cui
all'art. 1 della suddetta legge 10 dicembre 1948, n. 1438;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto coi
Ministri  per  il  tesoro,  per  il  bilancio,  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge
11 dicembre 1957, n. 1226, e' prorogato fino al 31 dicembre 1969.
  Restano  in  vigore,  fino  alla  scadenza  del  termine di proroga
stabilito  dal  comma  precedente, tutte le altre disposizioni di cui
alla  legge 1 dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi
dall'art. 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28.