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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 980

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-12-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'articolo 112 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali.
Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali
Art. 113. - La Scuola ha la durata di tre anni: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Anatomia del sistema nervoso
2) Fisiologia del sistema nervoso
3) Psicopatologia
4) Semeiotica neurologica
2° Anno:
1) Patologia generale del sistema nervoso
2) Anatomia patologica del sistema nervoso
3) Elettroencefalografia e neurofisiologia clinica
4) Neuroradiologia
5) Clinica neurologica (I)
6) Clinica psichiatrica (I)
3° Anno:
1) Clinica neurologica (II)
2) Clinica psichiatrica (II)
3) Psichiatria forense
4) Neuropsichiatria infantile
5) Neuroftalmologia
6) Otoneurologia
7) Neurochirurgia.
Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 35. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'articolo 112 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali.

Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali

Art. 113. - La Scuola ha la durata di tre anni: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Anatomia del sistema nervoso
2) Fisiologia del sistema nervoso
3) Psicopatologia
4) Semeiotica neurologica
2° Anno:
1) Patologia generale del sistema nervoso
2) Anatomia patologica del sistema nervoso
3) Elettroencefalografia e neurofisiologia clinica
4) Neuroradiologia
5) Clinica neurologica (I)
6) Clinica psichiatrica (I)
3° Anno:
1) Clinica neurologica (II)
2) Clinica psichiatrica (II)
3) Psichiatria forense
4) Neuropsichiatria infantile
5) Neuroftalmologia
6) Otoneurologia
7) Neurochirurgia.
Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 35. - VILLA