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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 970

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-12-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, è modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera d) è abrogato e sostituito dal seguente:
"d) l'attività di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni".
Art. 39, relativo al suddetto Centro, è abrogato e sostituito dal seguente: "I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Università di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati".
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Anestesiologia e rianimazione;
Oncologia sperimentale;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Traumatologia della strada.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare".
Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica statistica;
Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
Idrologia chimica;
Spettroscopia e radiofrequenza;
Spettrochimica;
b) per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle radiazioni;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare);
Chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
Biochimica generale;
Biochimica fisica;
Chimica fisica organica.
Art. 136. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di "Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 14. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, è modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera d) è abrogato e sostituito dal seguente:
"d) l'attività di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni".
Art. 39, relativo al suddetto Centro, è abrogato e sostituito dal seguente: "I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Università di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati".
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Anestesiologia e rianimazione;
Oncologia sperimentale;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Traumatologia della strada.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare".
Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica statistica;
Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
Idrologia chimica;
Spettroscopia e radiofrequenza;
Spettrochimica;
b) per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle radiazioni;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare);
Chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
Biochimica generale;
Biochimica fisica;
Chimica fisica organica.
Art. 136. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di "Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 14. - VILLA