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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 943

Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa al fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-11-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;
Vista la delega di competenza conferita al Comitato di Associazione, in base all'art. 47 della Convenzione di Associazione, nella seconda Sessione del Consiglio di Associazione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione medesima;
Vista la Decisione n. 5-66 del 22 aprile 1966, relativa alla definizione del concetto "prodotti originari", ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa;
Vista la Decisione n. 6-66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;
Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fine alla scadenza prevista dall'art. 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Per l'attuazione del regime degli scambi commerciali previsto dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaoundè il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti Decisioni che, fanno parte integrante del presente decreto:
a) Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione del concetto di prodotti originari ai fini della applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei metodi di cooperazione amministrativa;
b) Decisione 6/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè.