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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 924

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-11-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - indirizzo organico-biologico - è aggiunto quello di:
"Chimica delle sostanze naturali".
Art. 28. - Il secondo comma relativo alle propedeuticità di esami degli insegnamenti di Chimica fisica I, di Esercitazioni di chimica fisica I e di Elettrochimica nei confronti di Esercitazioni di chimica fisica II è soppresso.
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Genetica umana" e di "Analisi biologiche e di laboratorio".
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane" è soppresso.
Art. 30. - Nell'elenco delle propedeuticità del corso di laurea in Scienze naturali il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" è preso dall'insegnamento di "Genetica umana".
Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticità:
"Lo studente non può essere ammesso:
all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Anatomia umana" e di "Chimica organica";
all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica" e di "Anatomia comparata".
Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Genetica umana" e di "Analisi biologiche e di laboratorio" Nello stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane" è soppresso.
Art. 32. - Nell'elenco delle propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" è preso dall'insegnamento di "Genetica umana".
Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticità.
"Lo studente non può essere ammesso:
all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Istologia ed Embriologia", di "Anatomia umana" e di "Chimica organica";
all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica", di "Anatomia comparata", e di "Chimica biologica".
Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Chimica delle fermentazioni".
Art. 36. - Relativo alla propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Chimica generale possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I;
Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e Tossicologica I possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II;
Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica III.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 134. - VILLA