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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 923

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-11-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Matematica finanziaria". Nello stesso elenco l'istituto di Economia politica muta denominazione in quella di "Istituto di Scienze economiche G. Bruguier Pacini".
Art. 49. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Istituto di Lingua e letteratura inglese;
Istituto di Lingua e letteratura francese.
Art. 74. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è modificato nel senso che l'Istituto e museo di Geologia e paleontologia viene scisso in due distinti Istituti con la seguente denominazione:
Istituto di Geologia e paleontologia;
Museo di paleontologia.
Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"Protozoologia";
"Ultrastruttura del protoplasma".
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
"Protozoologia";
Ultrastruttura dal protoplasma".
Art. 116. - Gli insegnamenti del terzo gruppo di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Gruppo III:
Impianti elettrici navali;
Servomeccanismi.
L'insegnamento di Mineralogia, obbligatorio sul piano della Facoltà per il corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso.
Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Gruppo I:
Scienza dei metalli;
Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari;
Tecnologie inorganiche speciali;
Mineralogia.
Gruppo II:
Chimica dei composti elementorganici;
Chimica e tecnologia delle fermentazioni;
Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
Tecnologia del petrolio;
Tecnologie organiche speciali.
Gruppo III:
Mineralogia;
Teoria e sviluppo dei processi;
Strumentazione e controllo dei processi chimici;
Processi e apparecchiature di trasferimenti;
Analisi e sviluppo dei progetti.
Art. 122. - Relativo alle propedeuticità del triennio di ingegneria è modificato nel senso che, ai fini dell'obbligo di precedenza per la materia di "Statica dei modelli e tecnica della sperimentazione, l'insegnamento di "Complementi di Scienza delle costruzioni" è sostituito con quello di "Scienza delle costruzioni".
Art. 134. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di: "Istologia ed embriologia generale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 135. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Matematica finanziaria". Nello stesso elenco l'istituto di Economia politica muta denominazione in quella di "Istituto di Scienze economiche G. Bruguier Pacini".
Art. 49. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Istituto di Lingua e letteratura inglese;
Istituto di Lingua e letteratura francese.
Art. 74. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è modificato nel senso che l'Istituto e museo di Geologia e paleontologia viene scisso in due distinti Istituti con la seguente denominazione:
Istituto di Geologia e paleontologia;
Museo di paleontologia.
Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"Protozoologia";
"Ultrastruttura del protoplasma".
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
"Protozoologia";
Ultrastruttura dal protoplasma".
Art. 116. - Gli insegnamenti del terzo gruppo di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Gruppo III:
Impianti elettrici navali;
Servomeccanismi.
L'insegnamento di Mineralogia, obbligatorio sul piano della Facoltà per il corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso.
Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Gruppo I:
Scienza dei metalli;
Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari;
Tecnologie inorganiche speciali;
Mineralogia.
Gruppo II:
Chimica dei composti elementorganici;
Chimica e tecnologia delle fermentazioni;
Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
Tecnologia del petrolio;
Tecnologie organiche speciali.
Gruppo III:
Mineralogia;
Teoria e sviluppo dei processi;
Strumentazione e controllo dei processi chimici;
Processi e apparecchiature di trasferimenti;
Analisi e sviluppo dei progetti.
Art. 122. - Relativo alle propedeuticità del triennio di ingegneria è modificato nel senso che, ai fini dell'obbligo di precedenza per la materia di "Statica dei modelli e tecnica della sperimentazione, l'insegnamento di "Complementi di Scienza delle costruzioni" è sostituito con quello di "Scienza delle costruzioni".
Art. 134. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di: "Istologia ed embriologia generale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 135. - VILLA