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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 900

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-11-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - è aggiunto quello di "Teoria e pratica delle misure".
Art. 149, relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico è limitata a n. 20 allievi".
Art. 158, relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".
Art. 166, relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".
Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi".
Art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, è limitata a venti allievi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - è aggiunto quello di "Teoria e pratica delle misure".
Art. 149, relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico è limitata a n. 20 allievi".
Art. 158, relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".
Art. 166, relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".
Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi".
Art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, è limitata a venti allievi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. - VILLA