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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 889

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-11-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Economia urbana".
Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"Paleontologia dei vertebrati";
"Genetica dei microorganismi";
"Genetica umana".
Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
"Paleontologia dei vertebrati";
"Genetica dei microorganismi";
"Genetica umana".
Dopo l'art. 199, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Scuola di specializzazione per medici laboratoristi.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 200. - La Scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico, i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica, ed alla medicina sperimentale.
Art. 201. - Possono essere ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, in numero non superiore a 20 per ciascun anno di corso.
Art. 202. - Il corso ha la durata di 3 anni ed ha luogo presso gli Istituti di chimica biologica e di igiene.
Art. 203. - La direzione della Scuola viene assunta dal professore di ruolo di Chimica biologica.
Art. 204. - L'ordine degli studi prevede la frequenza obbligatoria presso l'Istituto di Chimica biologica e l'Istituto di igiene.
Art. 205. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° Anno:
1) Fisiologia;
2) Patologia generale;
3) Batteriologia e Virologia;
4) Chimica biologica e generale;
5) Tecnica e Diagnostica istopatologica.
2° Anno:
1) Immunologia e tecniche relative;
2) Chimica biologica applicata;
3) Fisico-chimica biologica;
4) Tecnica dei prelevamenti;
5) Identificazione di tracce biologiche;
6) Dosaggio farmacologico dei medicamenti.
3° Anno:
1) Microscopia clinica;
2) Chimica clinica;
3) Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche;
4) Nozioni di statistica biologica;
5) Parassitologia e Micologia.
Art. 206. - Gli esami di profitto si svolgono per gruppo di materie alla fine di ogni anno di corso.
L'esame di diploma si svolge con le norme generali del testo unico universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 114. - VILLA