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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 813

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
"Audiologia";
"Tecnica e diagnostica istopatologica".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"Embriologia sperimentale";
"Biologia molecolare".
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
"Fitoiatria";
"Embriologia sperimentale";
"Biologia molecolare";
"Tecnologie alimentari".
Art. 91. - Il primo comma è modificato nel senso che potranno essere iscritti alla scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 57. - VILLA