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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 812

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Diritto tributario".
Art. 32. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: "Istituto di diritto del lavoro".
Art. 74. - All'elenco delle lauree in Ingegneria conferite dalla Facoltà è aggiunta la seguente: Laurea in ingegneria mineraria.
Art. 75, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico dei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Nel secondo anno per la laurea in Ingegneria mineraria sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1) Analisi matematica II;
2) Disegno II (industriale);
3) Fisica II;
4) Meccanica razionale;
5) Mineralogia;
6) Geologia.
Art. 76, relativo al triennio di applicazione dei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: Per la laurea in Ingegneria mineraria i seguenti insegnamenti sono obbligatori:
1) Arte mineraria;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Elettrotecnica;
5) Fisica tecnica;
6) Geofisica applicata;
7) Giacimenti minerari;
8) Idraulica;
9) Macchine;
10) Meccanica applicata alle macchine;
11) Metallurgia e metallografia;
12) Scienza delle costruzioni;
13) Tecnica delle costruzioni;
14) Topografia;
15) Geologia applicata;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo miniere (a)
16) Impianti minerari;
17) Tecnica ed economia dei trasporti;
18) Tecnologie minerarie;
per l'indirizzo prospezione (b)
16) Geofisica mineraria;
17) Geotecnica;
18) Idrogeologia.
Gli articoli da 92 a 100 del Capo II relativi alla scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
CAPO II
Scuola di perfezionamento e di specializzazione
in Diritto del lavoro ed in organizzazione aziendale
Art. 92. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della organizzazione aziendale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza, nei suoi distinti rami ha lo scopo:
a) d'integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della sicurezza sociale.
b) d'integrare la preparazione professionale dei giovani e di specializzarli nella direzione aziendale.
Art. 93. - La scuola è retta da un direttore e da un Consiglio composto dai professori titolari di cattedra che impartiscono insegnamenti costitutivi della scuola.
Partecipano alle riunioni del Consiglio per l'esame dei problemi concernenti il coordinamento dei programmi tutti i docenti della scuola.
Direttore ne è il professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza, o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della Facoltà di giurisprudenza, scelto tra i componenti del Consiglio della scuola.
Il direttore può designare tra i componenti del Consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 94. - Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche.
Art. 95. - La scuola si distingue in due corsi separati, della durata di due anni ciascuno in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale; corso di perfezionamento e di specializzazione in organizzazione aziendale.
Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicate nell'art. 96 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento.
Art. 96. - Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono:
a) per il corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale:
1) Storia del lavoro;
2) Storia del sindacalismo;
3) Diritto del lavoro (biennale);
4) Diritto sindacale (biennale);
5) Diritto della sicurezza sociale (biennale);
6) Diritto del lavoro comparato;
7) Diritto sindacale comparato;
8) Diritto della sicurezza sociale comparato;
9) Diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale;
10) Diritto penale del lavoro;
11) Diritto internazionale e diritto comunitario del lavoro e della sicurezza sociale;
12) Il pubblico impiego.
Insegnamenti monografici: due da scegliere nel seguente elenco:
1) Statistica del lavoro;
2) Tecnica dell'organizzazione sindacale;
3) Economia del lavoro;
4) Storia della cooperazione;
5) Medicina legale e delle assicurazioni;
b) per il corso di perfezionamento e di specializzazione in organizzazione aziendale:
1) Ragioneria generale applicata;
2) Tecnica e legislazione bancaria;
3) Tecnica industriale e commerciale;
4) Organizzazione e direzione aziendale;
5) Diritto del lavoro;
6) Diritto sindacale;
7) Diritto della sicurezza sociale;
8) Diritto privato dell'economia;
9) Diritto pubblico dell'economia;
10) Diritto tributario;
11) Diritto degli enti economici internazionali.
Insegnamenti monografici: due da scegliere nel seguente elenco:
1) Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche;
2) Gli enti pubblici economici;
3) Tecnica e legislazione delle assicurazioni sociali;
4) Tecnica e legislazione delle assicurazioni private;
5) Tecnica del commercio internazionale;
6) Tecnica della rilevazione aziendale.
Art. 97. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvate dal Consiglio della scuola, e nella discussione di altri due argomenti anch'essi approvati dal Consiglio.
Art. 98. - La scuola curerà la stampa di quei lavori degli iscritti che, per deliberazione del Consiglio, su relazione del professore della materia saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione. Curerà inoltre la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.
Art. 99. - La scuola potrà stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed istituti attinenti alle materie relative ai due corsi, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il migliore raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti.
La scuola potrà, inoltre, su deliberazione del Consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalità stabilite di volta in volta.
Art. 100. - Possono nella scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazione oppure presentati come dissertazione di diploma, siano dichiarati degni di stampa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 55. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Diritto tributario".
Art. 32. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: "Istituto di diritto del lavoro".
Art. 74. - All'elenco delle lauree in Ingegneria conferite dalla Facoltà è aggiunta la seguente: Laurea in ingegneria mineraria.
Art. 75, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico dei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Nel secondo anno per la laurea in Ingegneria mineraria sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1) Analisi matematica II;
2) Disegno II (industriale);
3) Fisica II;
4) Meccanica razionale;
5) Mineralogia;
6) Geologia.
Art. 76, relativo al triennio di applicazione dei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: Per la laurea in Ingegneria mineraria i seguenti insegnamenti sono obbligatori:
1) Arte mineraria;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Elettrotecnica;
5) Fisica tecnica;
6) Geofisica applicata;
7) Giacimenti minerari;
8) Idraulica;
9) Macchine;
10) Meccanica applicata alle macchine;
11) Metallurgia e metallografia;
12) Scienza delle costruzioni;
13) Tecnica delle costruzioni;
14) Topografia;
15) Geologia applicata;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo miniere (a)
16) Impianti minerari;
17) Tecnica ed economia dei trasporti;
18) Tecnologie minerarie;
per l'indirizzo prospezione (b)
16) Geofisica mineraria;
17) Geotecnica;
18) Idrogeologia.
Gli articoli da 92 a 100 del Capo II relativi alla scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

CAPO II
Scuola di perfezionamento e di specializzazione
in Diritto del lavoro ed in organizzazione aziendale

Art. 92. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della organizzazione aziendale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza, nei suoi distinti rami ha lo scopo:
a) d'integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della sicurezza sociale.
b) d'integrare la preparazione professionale dei giovani e di specializzarli nella direzione aziendale.
Art. 93. - La scuola è retta da un direttore e da un Consiglio composto dai professori titolari di cattedra che impartiscono insegnamenti costitutivi della scuola.
Partecipano alle riunioni del Consiglio per l'esame dei problemi concernenti il coordinamento dei programmi tutti i docenti della scuola.
Direttore ne è il professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza, o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della Facoltà di giurisprudenza, scelto tra i componenti del Consiglio della scuola.
Il direttore può designare tra i componenti del Consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 94. - Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche.
Art. 95. - La scuola si distingue in due corsi separati, della durata di due anni ciascuno in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale; corso di perfezionamento e di specializzazione in organizzazione aziendale.
Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicate nell'art. 96 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento.
Art. 96. - Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono:
a) per il corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale:
1) Storia del lavoro;
2) Storia del sindacalismo;
3) Diritto del lavoro (biennale);
4) Diritto sindacale (biennale);
5) Diritto della sicurezza sociale (biennale);
6) Diritto del lavoro comparato;
7) Diritto sindacale comparato;
8) Diritto della sicurezza sociale comparato;
9) Diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale;
10) Diritto penale del lavoro;
11) Diritto internazionale e diritto comunitario del lavoro e della sicurezza sociale;
12) Il pubblico impiego.
Insegnamenti monografici: due da scegliere nel seguente elenco:
1) Statistica del lavoro;
2) Tecnica dell'organizzazione sindacale;
3) Economia del lavoro;
4) Storia della cooperazione;
5) Medicina legale e delle assicurazioni;
b) per il corso di perfezionamento e di specializzazione in organizzazione aziendale:
1) Ragioneria generale applicata;
2) Tecnica e legislazione bancaria;
3) Tecnica industriale e commerciale;
4) Organizzazione e direzione aziendale;
5) Diritto del lavoro;
6) Diritto sindacale;
7) Diritto della sicurezza sociale;
8) Diritto privato dell'economia;
9) Diritto pubblico dell'economia;
10) Diritto tributario;
11) Diritto degli enti economici internazionali.
Insegnamenti monografici: due da scegliere nel seguente elenco:
1) Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche;
2) Gli enti pubblici economici;
3) Tecnica e legislazione delle assicurazioni sociali;
4) Tecnica e legislazione delle assicurazioni private;
5) Tecnica del commercio internazionale;
6) Tecnica della rilevazione aziendale.
Art. 97. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvate dal Consiglio della scuola, e nella discussione di altri due argomenti anch'essi approvati dal Consiglio.
Art. 98. - La scuola curerà la stampa di quei lavori degli iscritti che, per deliberazione del Consiglio, su relazione del professore della materia saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione. Curerà inoltre la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.
Art. 99. - La scuola potrà stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed istituti attinenti alle materie relative ai due corsi, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il migliore raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti.
La scuola potrà, inoltre, su deliberazione del Consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalità stabilite di volta in volta.
Art. 100. - Possono nella scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazione oppure presentati come dissertazione di diploma, siano dichiarati degni di stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 55. - VILLA