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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 811

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-11-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della, pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 200. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la seguente:

Scuola di perfezionamento in Musicologia.

Art. 218, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in Geografia è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla scuola di perfezionamento in Geografia possono iscriversi i laureati in Lettere, in Materie letterarie (magistero) in Scienze naturali, in Scienze geologiche, in Scienze politiche ed in Economia e commercio".
Art. 219. - Il primo comma distinto dalla lettera a) relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di perfezionamento in Geografia è abrogato e sostituito dal seguente:
"a) frequentare il corso biennale di Geografia e sostenere il relativo esame; seguire in ciascun anno e superare gli esami di due corsi, non frequentati per la rispettiva laurea e scelti fra i seguenti: Geografia fisica;
Geografia economica; Geografia politica; Geografia regionale;
Topografia dell'Italia antica; Storia delle esplorazioni; Storia economica; Statistica applicata alla geografia".
Dopo l'art. 224, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della

Scuola di perfezionamento in Musicologia

Art. 225. - Alla Scuola di perfezionamento in Musicologia, potranno accedere i laureati della Facoltà di giurisprudenza, di Lettere e filosofia e di Magistero;
Il Consiglio della scuola si riserva inoltre di ammettere anche laureati di altre Facoltà, purché in possesso della maturità classica o scientifica.
Per essere ammesso alla Scuola, il candidato dovrà sostenere un esame di accertamento che saggi le sue conoscenze teoriche e pratiche musicali.
Art. 226. - Il corso ha durata biennale. Questi sono gli insegnamenti previsti:
Insegnamenti fondamentali:

Paleografia musicale:
1) antichità e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed età moderna (2° anno).
Storia della musica:
1) antichità e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed età moderna (2° anno).
Storia delle teorie musicali:
1) antichità e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed età moderna (2° anno).
Organologia e storia degli strumenti.
Acustica. Armonia e contrappunto.

Insegnamenti complementari (in rapporto alle discipline musicali):

Filologia greca e bizantina;
Filologia latina medioevale e romanza;
Liturgia;
Estetica;
Storia della filosofia;
Storia della poesia per musica.

Art. 227. - Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato dovrà aver sostenuto tutti gli esami negli insegnamenti fondamentali e due a scelta tra i complementari. Nell'esame di diploma sarà discussa una dissertazione scritta di carattere musicologico, preparata e presentata dal candidato, e tale da essere considerata degna di pubblicazione.
Art. 249. - All'elenco dei corsi semestrali con esercitazioni della scuola di specializzazione in Chimica analitica (annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) è aggiunto quello di: "Tecniche varie".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 53. - VILLA