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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 510

Istituzione, a decorrere dal 1 ottobre 1962, di quattro Istituti tecnici per il turismo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che dal 1 ottobre 1962 di fatto funzionano gli istituti tecnici per il turismo di Milano, Palermo, Roma e Venezia e che dalla stessa data hanno cessato di esistere gli istituti professionali per, il turismo di Roma e Venezia e le scuole per gli addetti agli uffici turistici facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e Senigallia;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1962 sono istituiti, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali, che assumono la denominazione di istituti tecnici per il turismo:
1. - Milano;
2. - Palermo;
3. - Roma;
4. - Venezia.