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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 376

Vendita di sale in esenzione da imposta per l'industria casearia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-6-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Ritenuta la necessità di integrare le suddette norme di attuazione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, è aggiunto il seguente comma:
"Tale sale può essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purché venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa".