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LEGGE 14 maggio 1865, n. 2279

Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative. (065U2279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-5-1865
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la Convenzione stipulata il  22  giugno  1864  per  la
fusione in un'unica Compagnia della  Societa'  delle  strade  ferrate
Livornesi, Maremmana, centrale-Toscana e Romane e per la  concessione
alla medesima Compagnia delle nuove linee indicate nella  Convenzione
succitata (allegato A). 
 
  Quest'approvazione e' vincolata all'esecuzione dei patti  contenuti
negli atti addizionali 23 novembre 1864 (allegato  B)  e  6  febbraio
1865 (allegato B²). 
 
  Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato  per
le spese fatte e da fare a favore delle singole Societa' che  entrano
nella fusione. 
 
  La Societa' e' autorizzata ad abbandonare le gallerie del  Mesco  e
della Biassa per sostituirvi quanto alla prima il giro del Capo Mesco
e quanto alla seconda il giro verso Campiglia a condizione per  altro
che stia  dentro  i  limiti  del  contratto  originario  quanto  alle
pendenze ed alla lunghezza totale  ed  alle  curve  della  strada,  e
sempreche'  questa  mutazione  sia  giustificata  da   ostacoli   non
superabili nel limite di tempo appresso indicato. 
 
  Il tronco di strada fra Levanto e la Spezia dovra' essere  al  piu'
tardi aperto entro  il  1870,  ed  a  questa  condizione  il  Governo
abbuonera' alla Compagnia due milioni in compenso dei lavori che  per
il cambiamento della traccia resteranno inutili  e  della  spesa  che
dovra'  sostenere  per   applicare   dei   mezzi   straordinarii   di
perforazione quando si mantenesse la traccia attuale, mantenuti fermi
pel restante della linea del litorale ligure i termini stabiliti  per
l'ultimazione dei lavori.