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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. 1660

Norme per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea nel ruolo ordinario dai mediatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  23-3-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;
Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 224 del 25 febbraio 1964;
Sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


I cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea possono esercitare in Italia la professione di mediatore, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253, a condizione che siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.