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LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1435

Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla "Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  persone  estranee all'Amministrazione dello Stato che alla data
di entrata in vigore della presente legge, prestino da almeno un anno
la   propria  opera  per  le  speciali  esigenze  dei  Servizi  delle
informazioni  e  della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  quelle  del
Ministero  del  turismo e dello spettacolo possono, a domanda, essere
assunte  a  contratto  a  termine rinnovabile ai sensi della legge 23
giugno  1961,  n.  520, prescindendo dal limite di eta' richiesto per
tale assunzione.
  La  domanda  di  cui  al  precedente comma dovra' essere presentata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.