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LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1993)
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Testo in vigore dal:  20-7-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonché di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.
Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.