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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1356

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-1-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1071 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare e nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 4 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto pubblico generale".
Art. 21, relativo al corso di laurea in Lettere è modificato nel senso che il terz'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti di "Storia, greca" e di "Storia, romana" sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 113. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1071 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare e nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 4 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto pubblico generale".
Art. 21, relativo al corso di laurea in Lettere è modificato nel senso che il terz'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti di "Storia, greca" e di "Storia, romana" sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 113. - VILLA