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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. 1325

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-12-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Economia e politica agraria".
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Diritto dell'economia".
Nello stesso elenco l'insegnamento di (Tecnica delle assicurazioni sociali" muta denominazione in "Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali".
Art. 27, relativo agli istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è modificato nel senso che l'Istituto giuridico è soppresso, mentre vengono creati i seguenti nuovi istituti Istituto di diritto privato;
Istituto di diritto pubblico;
Istituto di scienze assicurative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 91. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Economia e politica agraria".
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Diritto dell'economia".
Nello stesso elenco l'insegnamento di (Tecnica delle assicurazioni sociali" muta denominazione in "Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali".
Art. 27, relativo agli istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è modificato nel senso che l'Istituto giuridico è soppresso, mentre vengono creati i seguenti nuovi istituti Istituto di diritto privato;
Istituto di diritto pubblico;
Istituto di scienze assicurative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 91. - VILLA