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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. 1302

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-12-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1.927, n. 2788 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono soppressi quelli di "Economia montana e forestale" e di "Diritto della navigazione".
Nello stesso elenco sono aggiunti quelli di "Diritto fallimentare"; "Sociologia generale" e "Tecnologia dei cicli produttivi".
Art. 19, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Economia e commercio è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Gli esami di Ragioneria generale ed applicata (1ª e 2ª prova), Economia politica (1ª e 2ª prova) Statistica (la prova) debbono precedere l'esame di "Tecnica industriale e commerciale).
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Radiobiologia;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Chirurgia pediatrica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 68. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1.927, n. 2788 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono soppressi quelli di "Economia montana e forestale" e di "Diritto della navigazione".
Nello stesso elenco sono aggiunti quelli di "Diritto fallimentare"; "Sociologia generale" e "Tecnologia dei cicli produttivi".
Art. 19, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Economia e commercio è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Gli esami di Ragioneria generale ed applicata (1ª e 2ª prova), Economia politica (1ª e 2ª prova) Statistica (la prova) debbono precedere l'esame di "Tecnica industriale e commerciale).
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Radiobiologia;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Chirurgia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 68. - VILLA