stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 759

Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-7-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta

Art. 1


L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.
Dalla stessa data del 1 marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato è stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed è ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza.
A decorrere dal 1 gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma è maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, lino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.