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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 751

Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  10-7-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la, legge 5 dicembre 1961, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure:

Gruppo 1° L. 100.300
Gruppo 2° L. 85.300
Gruppo 3° L. 68.100