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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. 617

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, che reca modificazioni al regolamento per il concorso in Magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1965)
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Testo in vigore dal: 16-6-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Ritenuta  la  necessita' di modificare alcune norme del regolamento
per  il  concorso  di ammissione in magistratura, approvato con regio
decreto  15  ottobre  1925,  n.  1860,  e  modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
in data 17 luglio 1964;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla, proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 febbraio
1949, n. 28, e' sostituito dal seguente:
  "Compiute  le  operazioni  indicate  nel sesto comma dell'art. 8 la
Commissione  e'  convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare
l'esame dei lavori.
  Qualora  i  candidati  che abbiano sostenuto le prove scritte siano
piu'  di  trecento, il presidente, sentiti i commissari, puo' formare
tre  Sottocommissioni,  ciascuna  delle quali deve essere composta da
non   meno   di  tre  commissari,  assistiti  da  un  segretario.  La
Sottocommissione  e' presieduta dal presidente o dal commissario piu'
anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono
  essere     tutti    esaminati    collegialmente    dalla    stessa,
  Sottocommissione.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste il
segretario,  all'atto  dell'apertura di queste, appone immediatamente
sulle  tre  buste  contenenti  i  lavori il numero gia' segnato sulla
busta,  grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena, aperte
le  buste  contenenti  i  lavori,  sia in testa, al foglio o ai fogli
relativi,   sia   sulle   bustine   contenenti   il   cartoncino   di
identificazione.
  La  Commissione  legge  nella  medesima  seduta  i  temi di ciascun
candidato  e,  dopo  avere  ultimato  la  lettura  dei tre elaborati,
assegna  contemporaneamente  a ciascuno di essi il relativo punteggio
secondo  le  norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre
1925,  n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947,
n. 974.
  Nel  caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste
nella  medesima  seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun
candidato  e,  ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per
la  comunicazione  delle  rispettive  valutazioni.  Subito  dopo ogni
Sottocommissione  assegna  ai  lavori da; essa esaminati il punteggio
secondo le norme indicate nel precedente comma.
  Qualora  la  Commissione  abbia  fondate  ragioni  di  ritenere che
qualche  scritto  sia,  in  tutto o in parte, copiato da altro lavoro
ovvero  da  qualche  autore,  annulla, l'esame del candidato al quale
appartiene lo scritto.
  Deve  essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si
siano fatti riconoscere.
  Se  la  Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni
di  cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione
plenaria.  Questa, inoltre delibera definitivamente sulla idoneita' o
non   idoneita'  di  un  candidato,  quando  la  deliberazione  della
Sottocommissione  sia  stata  presa  a  maggioranza  e il commissario
dissenziente richieda la deliberazione plenaria".