REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
Testo in vigore dal: 7-11-1925
 
                               Art. 16 
 
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta  ed
                               orale. 
 
  Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione
delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se  il  candidato
meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. 
 
  Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda
assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il  numero
dei commissari, costituisce il  punto  definitivamente  assegnato  al
candidato. 
 
  Le frazioni di voto non sono calcolate.