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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 374

Conglobamento dell'indennità mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1971)
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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-5-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.