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LEGGE 3 luglio 1864, n. 1827

Sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo. (064U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-8-1864
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' imposta a pro dello Stato una tassa  o  dazio  sul  consumo  del
vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei  liquori  e  delle
carni secondo la tariffa A annessa alla presente legge.