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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. 1495

Convenzione tra l'Università degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma intesa al finanziamento della Facoltà di magistero presso quella Università con conseguenti modifiche dello statuto.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-2-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Parma, intesa all'istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università medesima;
Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Università di Parma, il comune di Parma e la, provincia di Parma;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la necessità di approvare le proposte menzionate;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1




È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Università degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma, intesa al finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Università di Parma.