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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1307

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-12-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Diritto della previdenza sociale;
Sociologia giuridica;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi".
Art. 178, relativo al corso di laurea in Ingegneria aeronautica.
L'insegnamento obbligatorio sul piano della Facoltà di "Elettronica applicata" è soppresso.
Sono aggiunti gli insegnamenti di "Radioassistenza al volo" e di "Costruzione di macchine".
Art. 224 (relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria) l'Istituto di "Ingegneria agraria" è soppresso;
Sono costituiti:
a) l'Istituto di meccanica agraria;
b) l'Istituto di idraulica, topografia e costruzioni rurali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 193. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Diritto della previdenza sociale;
Sociologia giuridica;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi".
Art. 178, relativo al corso di laurea in Ingegneria aeronautica.
L'insegnamento obbligatorio sul piano della Facoltà di "Elettronica applicata" è soppresso.
Sono aggiunti gli insegnamenti di "Radioassistenza al volo" e di "Costruzione di macchine".
Art. 224 (relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria) l'Istituto di "Ingegneria agraria" è soppresso;
Sono costituiti:
a) l'Istituto di meccanica agraria;
b) l'Istituto di idraulica, topografia e costruzioni rurali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 193. - VILLA