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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1305

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-12-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto, il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
20) Contabilità di Stato;
21) Tecnica delle negoziazioni in borsa.
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
26) Storia della cultura tedesca;
27) Lingua e letteratura neerlandese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente dello Stato MERZAGORA GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 3. - VILLA