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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 894

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  30-10-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza, sono aggiunti quelli di:
21) Storia del diritto canonico;
22) Diritto processuale amministrativo;
23) Teoria dell'interpretazione;
24) Diritto tributario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 74. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza, sono aggiunti quelli di:
21) Storia del diritto canonico;
22) Diritto processuale amministrativo;
23) Teoria dell'interpretazione;
24) Diritto tributario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 74. - VILLA