stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 807

Regolamento di esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 1° lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1977)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-12-1977
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))