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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 696

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  5-9-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. - Dall'elenco degli istituti della Facoltà di economia e commercio è soppresso il n. 10) "Istituto di studi giuridici", mentre vengono istituiti i seguenti istituti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione:
10) Istituto di diritto pubblico;
11) Istituto di diritto privato.
Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti:
Spettroscopia analitica;
(*) Chimica inorganica superiore;
Chimica delo stato solido;
(*) Chimica fisica organica.
(*) Chimica analitica strumentale.
Agli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
(*) Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze coloranti;
Petrolchimica;
Chimica degli intermedi;
Chimica applicata organica;
(*) Chimica fisica organica;
(*) Chimica analitica strumentale.
Art. 90, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in Scienze biologiche, è aggiunta la seguente disposizione:
g) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di Botanica senza aver prima superato l'esame di Chimica generale ed inorganica.
Art. 94. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti quelli di "Istituto botanico" e "Ortobotanico" in sostituzione dell'istituto di botanica ed orto botanico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 41. - VILLA