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DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 610

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 settembre 1964, n. 763 (in G.U. 23/09/1964, n.234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/1964)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  30-7-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica al regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;
Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, convertito, con modificazione, nella legge 24 giugno 1964, numero 418, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°, 36 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di 1ª categoria.