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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 237

Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1964
al: 27-6-1975
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della
Costituzione;
 Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 6
della legge predetta;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggezione alla leva

  Sono soggetti alla leva:
    a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la
cittadinanza  dopo  il  concorso  alla  leva  della propria classe di
nascita  e  prima  del  31  dicembre  dell'anno  in  cui  compiono il
quarantacinquesimo anno di eta';
    b)  coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana,
sono  rimasti  obbligati  al  servizio  militare a tenore delle leggi
vigenti in materia di cittadinanza;
    c)   gli   apolidi  che  abbiano  stabilito  la  residenza  nella
Repubblica  anche  dopo la chiamata alla leva della propria classe di
nascita  e  prima  del  31  dicembre  dell'anno  in  cui  compiono il
quarantacinquesimo anno di eta'.
  I  giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti
alla  leva  di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al
successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.