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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 237

Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-1964 al: 27-6-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Soggezione alla leva


Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;
b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;
c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.
I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.