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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 111

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-4-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Diritto tributario;
17) Teoria generale del diritto.
Art. 59, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che è abrogato al secondo comma la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Istituzioni di matematiche" nei riguardi dell'insegnamento di "Chimica fisica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 47. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Diritto tributario;
17) Teoria generale del diritto.
Art. 59, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che è abrogato al secondo comma la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Istituzioni di matematiche" nei riguardi dell'insegnamento di "Chimica fisica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 47. - VILLA