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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 27

Modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle Società e modificazioni della disciplina di nominatività.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 (in G.U. 18/04/1964, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1964)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-4-1964
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti temporanei in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e di nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è ridotta dal 15 al 5%. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente da imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione della imposta complementare o della imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto, alle imposte stesse. Il Ministro per le finanze può a autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto, quinto e sesto della legge 29 dicembre 1962, n. 1715.
((In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge))
.
È in facoltà, dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che sia operata, la ritenuta nella misura del 30% a titolo di imposta.
((Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11))
della legge 20 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715.
((L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni
Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento))
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((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n.191 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."