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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2356

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Buti (Pisa).

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  27-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1982, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la deliberazione n. 53, in data 28 ottobre 1963, ricevuta dalla Prefettura di Pisa il 18 novembre 1963, al n. 10643/4, con la quale il Consiglio comunale di Buti (Pisa) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;
Ritenuto che l'impresa appartenente al comune di Buti (Pisa) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1613, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Buti (Pisa), nella borgata di "Panicale".
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.