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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2354

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Mola di Bari (Bari).

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  27-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli a trasferimenti all'ENEL;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di Mola di Bari (Bari) n. 92 del 30 gennaio 1963, ratificata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 39 del 2 marzo 1963, vistata dalla Prefettura di Bari con atto n. 10099/2 del 28 febbraio 1963, con la quale è stato deciso il riscatto e rilievo, con decorrenza 9 gennaio 1963, dell'attività elettrica precedentemente esercitata da altra impresa nella frazione di "Cozze";
Ritenuto che il comune di Mola di Bari, avendo iniziato l'esercizio dell'attività elettrica successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa;
Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto è da comprendere tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sulla

proposta proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1943, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Mola di Bari (Bari) nella frazione di "Cozze".
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.