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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2197

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-3-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Chimica sono aggiunti seguenti:
Per l'indirizzo organico biologico:
Chimica colloidale e delle interfasi;
Cinetica chimica;
Chimica macromolecolare;
Spettroscopia molecolare;
Chimica delle sostanze organiche naturali.
Per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico:
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
Chimica colloidale e delle interfasi;
Cinetica chimica;
Chimica macromolecolare.
Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Entomologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Paleontologia vegetale.
Art. 86, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente "Lo studente non può presentarsi agli esami di Mineralogia e di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Geologia se non ha superato l'esame di Mineralogia; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica biologica se non ha superato l'esame di Chimica organica".
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Entomologia;
Radiobiologia;
Fisiologia comparata.
Art. 88, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente non può presentarsi all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale inorganica; all'esame di Paleontologia se non ha superato gli esami di Botanica e zoologia; all'esame di Statistica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; all'esame di Chimica biologica se non ha superato lo esame di Chimica organica.
Al termine della prima metà di ciascun corso annuale di Botanica e di zoologia e del corso di Anatomia comparata, lo studente dovrà superare una prova pratica scritta".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 105. - VILLA