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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2184

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 8. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Storia del movimento sindacale".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Microbiologia".
Art. 89. - Alle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente:

Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali

Alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è annessa la Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali, cui potranno essere ammessi non più di dieci allievi per ogni anno di corso;
La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Primo anno:
1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Psicologia;
4) Clinica delle malattie nervose e mentali (1° corso).
Secondo anno:
1) Clinica delle malattie nervose e mentali (2° corso);
2) Psicopatologia generale;
3) Semeiotica psichiatrica;
4) Semeiotica neurologica;
5) Anatomia patologica del sistema nervoso;
6) Elettroencefalografia.
Terzo anno:
1) Clinica delle malattie nervose e mentali (3° corso);
2) Neuro-oftalmologia;
3) Otoneurologia;
4) Neurochirurgia;
5) Neuroradiologia;
6) Psichiatria forense.
Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso.
Per quant'altro si riferisce alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali si fa riferimento alle norme generali che regolano altre Scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 3. - VILLA