stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2044

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-2-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia contemporanea;
Storia della geografia e delle esplorazioni;
Storia delle tradizioni popolari;
Latino medioevale;
Letteratura italiana contemporanea;
Storia del teatro e dello spettacolo.
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Filosofia morale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche;
Sociologia;
Storia delle religioni;
Filosofia della scienza.
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Slavistica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 107. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia contemporanea;
Storia della geografia e delle esplorazioni;
Storia delle tradizioni popolari;
Latino medioevale;
Letteratura italiana contemporanea;
Storia del teatro e dello spettacolo.
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Filosofia morale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche;
Sociologia;
Storia delle religioni;
Filosofia della scienza.
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Slavistica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 107. - VILLA