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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1768

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-12-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le Proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso.
Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia.
Art. 188. - Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere.
Art. 189. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno:
a) superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari.
Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovrà vertere sulla stessa;
b) superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari;
c) sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica;
d) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema, dovrà essere scelto agli inizi del primo anno di corso.
Art. 190. - Sono corsi biennali obbligatori:
Archeologia;
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Sono insegnamenti fondamentali:
Antichità greche e romane;
Archeologia cristiana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Numismatica;
Paletnologia;
Topografia dell'Italia antica.
Sono insegnamenti complementari:
Critica d'arte;
Paleografia e diplomatica;
Storia greca;
Storia romana.
Art. 191. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 30. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le Proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso.
Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia.

Art. 188. - Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere.

Art. 189. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno:
a) superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari.
Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovrà vertere sulla stessa;
b) superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari;
c) sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica;
d) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema, dovrà essere scelto agli inizi del primo anno di corso.

Art. 190. - Sono corsi biennali obbligatori:
Archeologia;
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Sono insegnamenti fondamentali:
Antichità greche e romane;
Archeologia cristiana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Numismatica;
Paletnologia;
Topografia dell'Italia antica.
Sono insegnamenti complementari:
Critica d'arte;
Paleografia e diplomatica;
Storia greca;
Storia romana.

Art. 191. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963

Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 30. - VILLA