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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1008

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-8-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità Accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia.
Art. 141. - Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia, con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Università.
Art. 142. - La durata dei corsi è di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente nei tre anni.
Art. 143. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
Anno 1°:
1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Anno 2°:
1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale).
Anno 3°:
1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 79. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità Accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia.
Art. 141. - Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia, con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Università.
Art. 142. - La durata dei corsi è di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente nei tre anni.
Art. 143. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
Anno 1°:
1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Anno 2°:
1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale).
Anno 3°:
1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 79. - VILLA