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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 943

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-8-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università, degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso:
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:
Filosofia della religione;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Sociologia.
Filosofia della Scienza.
Art. 85. - Per la parte relativa agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è modificata come segue:
Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1) Chimica organica superiore;
2) Elettrochimica organica con esercitazioni;
3) Chimica organica applicata;
4) Chimica nucleare con esercitazioni;
5) Chimica quantistica;
6) Strutturistica chimica;
7) Spettroscopia molecolare;
8) Storia della dottrina chimico-organica;
9) Chimica degli alti polimeri;
10) Chimica bromatologica con esercitazioni;
11) Esercitazioni tecniche e sintesi speciali organiche;
12) Chimica biologica (corso speciale per chimici) 13) Chimica farmaceutica;
14) Farmacologia;
15) Chimica delle fermentazioni;
16) Chimica agraria;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
19) Microchimica preparativa:
20) Didattica chimica:
21) Chimica delle sostanze organiche naturali;
22) Fotochimica;
23) Tecnica della informazione chimica;
24) Complementi di chimica.
Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico:
1) Chimica teorica;
2) Chimica inorganica superiore;
3) Elettrochimica;
4) Scienza dei metalli;
5) Geochimica (corso speciale per chimici);
6) Chimica inorganica applicata;
7) Spettroscopia;
8) Misure elettriche (corso speciale per chimici);
9) Radiochimica;
10) Chimica fisica dello stato solido;
11) Chimica fisica tecnica;
12) Storia della dottrina chimico-inorganica;
13) Strumentazione didattica da laboratorio;
14) Chimica colloidale e delle interfasi;
15) Chimica isotopica;
16) Cinetica chimica;
17) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
18) Chimica dei composti elemento-organici;
19) Cristallochimica inorganica;
20) Chimica macromolecolare;
21) Storia delle teorie chimiche.
Nello stesso art. 85 vengono soppressi i due capoversi relativi agli insegnamenti di Analisi matematica, Geometria analitica con elementi di Proiettiva e Meccanica razionale con elementi di Statica grafica.
Nello stesso articolo il comma relativo agli esami di laurea ed i due successivi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari dell'indirizzo seguito ed aver sostenuto un esame di cultura generale che non ha carattere eliminatorio.
La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa; va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione; deve essere approvata dalla Facoltà e variata soltanto in casi eccezionali subordinatamente al parere favorevole della Facoltà".
Art. 116. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà di Agraria sono ammessi: il Centro agrario sperimentale di Cadriano ed il Podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede la Stazione provinciale di avicoltura e l'apiario".
Art. 117. - È modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Miglioramento genetico delle piante agrarie" da semestrale diventa annuale.
Art. 126, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria è modificato nel senso che al secondo comma vengono aggiunti i seguenti periodi:
"L'insegnamento biennale di Patologia generale e Anatomia, patologica comporta due esami distinti e due distinte votazioni.
L'insegnamento biennale di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e Chimica biologica comporta due distinti esami e due distinte votazioni".
Dopo l'art. 197 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della
Scuola di specializzazione in Chimica analitica
Art. 198. - Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna è annessa la Scuola di specializzazione didattico-professionale in Chimica analitica che si propone la preparazione di personale specializzato nelle tecniche della moderna Chimica analitica, con speciale riguardo alle loro applicazioni.
Art. 199. - La Scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facoltà di Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.
Art. 200. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati delle Facoltà di Chimica industriale, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Ingegneria, Agraria, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Economia e commercio.
Gli allievi saranno invitati, a giudizio del Consiglio della Scuola, a sostenere un colloquio concernente gli studi seguiti.
Art. 201. - La durata degli studi è di due anni.
Art. 202. - I corsi della Scuola comprendono le seguenti materie:
1° Anno:
Chimica analitica generale I;
Due corsi semestrali con esercizi a scelta;
Esame finale del primo anno integrato con prove pratiche.
2° Anno:
Chimica analitica generale II;
Due corsi semestrali con esercizi a scelta
Esame finale del secondo anno integrato con prove pratiche.
Elenco dei corsi semestrali con esercizi:
Tecniche cromatografiche;
Tecniche elettrochimiche;
Tecniche ottiche;
Tecniche radiochimiche;
Tecniche roentgenografiche ed elettroniche;
Tecniche spettrofotometriche;
Tecniche e spettroscopia di massa.
I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche di laboratorio, con dimostrazioni e cicli di conferenze; ciascun anno il Consiglio della Scuola predispone il programma dei corsi.
Art. 203. La Scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso l'Istituto chimico della Facoltà e si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso le Università o altre Scuole dello Stato, scelto dal Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione in Chimica analitica.
Art. 204. - Il Consiglio di amministrazione della Università stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà, l'ammontare delle tasse, che gli iscritti sono tenuti a pagare.
Art. 205. - La Scuola rilascia un diploma di "Specialista in Chimica analitica" facendo menzione del settore di specializzazione.
Art. 207, relativo al corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della materia vivente è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dai seguente:
"La durata del corso è di due anni accademici. Gli iscritti a ciascun corso non possono superare il numero di sei. Essi hanno l'obbligo di frequentare regolarmente, per il biennio, uno degli Istituti della Facoltà di Scienze o della Facoltà di Medicina e chirurgia nei quali si tengono le lezioni, elaborandovi la tesi di perfezionamento".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 122. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università, degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:
Filosofia della religione;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Sociologia.
Filosofia della Scienza.

Art. 85. - Per la parte relativa agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è modificata come segue:

Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1) Chimica organica superiore;
2) Elettrochimica organica con esercitazioni;
3) Chimica organica applicata;
4) Chimica nucleare con esercitazioni;
5) Chimica quantistica;
6) Strutturistica chimica;
7) Spettroscopia molecolare;
8) Storia della dottrina chimico-organica;
9) Chimica degli alti polimeri;
10) Chimica bromatologica con esercitazioni;
11) Esercitazioni tecniche e sintesi speciali organiche;
12) Chimica biologica (corso speciale per chimici) 13) Chimica farmaceutica;
14) Farmacologia;
15) Chimica delle fermentazioni;
16) Chimica agraria;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
19) Microchimica preparativa:
20) Didattica chimica:
21) Chimica delle sostanze organiche naturali;
22) Fotochimica;
23) Tecnica della informazione chimica;
24) Complementi di chimica.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico:
1) Chimica teorica;
2) Chimica inorganica superiore;
3) Elettrochimica;
4) Scienza dei metalli;
5) Geochimica (corso speciale per chimici);
6) Chimica inorganica applicata;
7) Spettroscopia;
8) Misure elettriche (corso speciale per chimici);
9) Radiochimica;
10) Chimica fisica dello stato solido;
11) Chimica fisica tecnica;
12) Storia della dottrina chimico-inorganica;
13) Strumentazione didattica da laboratorio;
14) Chimica colloidale e delle interfasi;
15) Chimica isotopica;
16) Cinetica chimica;
17) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
18) Chimica dei composti elemento-organici;
19) Cristallochimica inorganica;
20) Chimica macromolecolare;
21) Storia delle teorie chimiche.

Nello stesso art. 85 vengono soppressi i due capoversi relativi agli insegnamenti di Analisi matematica, Geometria analitica con elementi di Proiettiva e Meccanica razionale con elementi di Statica grafica.
Nello stesso articolo il comma relativo agli esami di laurea ed i due successivi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari dell'indirizzo seguito ed aver sostenuto un esame di cultura generale che non ha carattere eliminatorio.
La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa; va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione; deve essere approvata dalla Facoltà e variata soltanto in casi eccezionali subordinatamente al parere favorevole della Facoltà".

Art. 116. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà di Agraria sono ammessi: il Centro agrario sperimentale di Cadriano ed il Podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede la Stazione provinciale di avicoltura e l'apiario".

Art. 117. - È modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Miglioramento genetico delle piante agrarie" da semestrale diventa annuale.

Art. 126, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria è modificato nel senso che al secondo comma vengono aggiunti i seguenti periodi:
"L'insegnamento biennale di Patologia generale e Anatomia, patologica comporta due esami distinti e due distinte votazioni.
L'insegnamento biennale di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e Chimica biologica comporta due distinti esami e due distinte votazioni".
Dopo l'art. 197 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della

Scuola di specializzazione in Chimica analitica

Art. 198. - Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna è annessa la Scuola di specializzazione didattico-professionale in Chimica analitica che si propone la preparazione di personale specializzato nelle tecniche della moderna Chimica analitica, con speciale riguardo alle loro applicazioni.

Art. 199. - La Scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facoltà di Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 200. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati delle Facoltà di Chimica industriale, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Ingegneria, Agraria, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Economia e commercio.
Gli allievi saranno invitati, a giudizio del Consiglio della Scuola, a sostenere un colloquio concernente gli studi seguiti.

Art. 201. - La durata degli studi è di due anni.

Art. 202. - I corsi della Scuola comprendono le seguenti materie:
1° Anno:
Chimica analitica generale I;
Due corsi semestrali con esercizi a scelta;
Esame finale del primo anno integrato con prove pratiche.

2° Anno:
Chimica analitica generale II;
Due corsi semestrali con esercizi a scelta
Esame finale del secondo anno integrato con prove pratiche.
Elenco dei corsi semestrali con esercizi:
Tecniche cromatografiche;
Tecniche elettrochimiche;
Tecniche ottiche;
Tecniche radiochimiche;
Tecniche roentgenografiche ed elettroniche;
Tecniche spettrofotometriche;
Tecniche e spettroscopia di massa.
I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche di laboratorio, con dimostrazioni e cicli di conferenze; ciascun anno il Consiglio della Scuola predispone il programma dei corsi.

Art. 203. La Scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso l'Istituto chimico della Facoltà e si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso le Università o altre Scuole dello Stato, scelto dal Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione in Chimica analitica.

Art. 204. - Il Consiglio di amministrazione della Università stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà, l'ammontare delle tasse, che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 205. - La Scuola rilascia un diploma di "Specialista in Chimica analitica" facendo menzione del settore di specializzazione.

Art. 207, relativo al corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della materia vivente è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dai seguente:
"La durata del corso è di due anni accademici. Gli iscritti a ciascun corso non possono superare il numero di sei. Essi hanno l'obbligo di frequentare regolarmente, per il biennio, uno degli Istituti della Facoltà di Scienze o della Facoltà di Medicina e chirurgia nei quali si tengono le lezioni, elaborandovi la tesi di perfezionamento".

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 122. - VILLA